Per essere perdonati bisogna avere incassato i soldi che non si sono incassati
23 settembre 2026
Bari. Una società di tende dichiara l'IVA del 2016 e non la versa: 539.956 euro. Tribunale, ottobre 2023: condanna. Appello, febbraio 2025: confermata. Cassazione, giugno di quest'anno: confermata. Sei mesi di reclusione al legale rappresentante.
L'imposta era dovuta sulle fatture emesse. Non su quelle incassate.
Questo è il primo pezzo del meccanismo, e sta nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 74 del 2000: quando l'IVA dichiarata e non versata supera i 250.000 euro in un anno, e non si paga entro il 31 dicembre dell'anno dopo, si rischia «la reclusione da sei mesi a due anni».
Con l'IVA al 22 per cento, quei 250.000 euro sono l'imposta su circa un milione e centoquarantamila euro di fatture. Emesse, dichiarate, e magari mai pagate da nessuno.
Nel 2024 il Parlamento ha scritto una via d'uscita: una causa di non punibilità, cioè il caso in cui il reato resta ma non si viene condannati. La frase è questa: non è punibile chi non versa per «cause non imputabili all'autore sopravvenute all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto».
Sopravvenute all'incasso.
La Cassazione l'ha già delimitata con la sentenza 16526, depositata il 2 maggio 2025. Il principio: la crisi di liquidità, e anche le cause che l'hanno prodotta, devono essere arrivate DOPO l'incasso dell'imposta. Una crisi che c'era già prima non salva nessuno. E dimostrare che sia arrivata dopo tocca all'imputato.
Tradotto. Quando un cliente paga una fattura, insieme al prezzo versa anche l'IVA: quei soldi entrano in azienda e vanno girati allo Stato. La via d'uscita del 2024 vale solo per chi quell'IVA l'ha incassata dal cliente e poi, per un guaio arrivato dopo, non è più riuscito a versarla. Chi era già in difficoltà prima, o chi quella fattura non l'ha mai vista pagare, resta fuori.
Quindi la domanda, per chi quella norma l'ha scritta: come fa a essere sopravvenuta all'incasso una crisi che nasce dal fatto che l'incasso non c'è stato?
Nel testo della legge la risposta non c'è.
C'è invece, tre righe più sotto, l'elenco di ciò che il giudice deve valutare. Dentro c'è la crisi dovuta «alla inesigibilità dei crediti»: fatture che non si incasseranno mai.
La stessa condizione che la riga precedente esclude.
Per chi manda avanti un'azienda la situazione è questa. Il cliente non paga. L'IVA su quella fattura va versata lo stesso. Se l'imposta non versata supera i 250.000 euro si finisce davanti al giudice penale. E lì, per essere assolti, bisogna dimostrare che i soldi erano arrivati e poi sono spariti: chi non li ha mai visti in quella via d'uscita non ci rientra.
Quella norma l'ha scritta qualcuno che un cliente che non paga non ce l'ha mai avuto.
Norme lette su Normattiva nel testo vigente al 23 settembre 2026. Le pronunce citate sono Cassazione penale n. 16526/2025 e n. 20385/2026: non se ne è letto il testo integrale, ma i commenti pubblicati che le riportano, confrontati fra loro.